
Novità editoriale UNICMI
Vasistas 3 2026
Da UNICMI il Vasistas 3.2026 con tutte le novità per i valori limite di trasmittanza termica e di fattore solare totale dei serramenti
Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025
Il Decreto del 28 ottobre 2025 del MISE (di seguito: “Decreto Requisiti Minimi”) entrerà in vigore il 3 giugno 2026 sul territorio nazionale.
In questo documento viene proposto un quadro riassuntivo delle principali novità introdotte dal decreto, con particolare riferimento a quanto concerne l’ambito serramentistico.
LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA DELLA SEZIONE CORRENTE UW
I limiti di Uw per serramenti e facciate continue sono rimasti invariati, eccetto per la zona climatica F il cui limite è stato innalzato da 1.0 a 1.1 W/m2K.
REQUISITI RELATIVI AI PONTI TERMICI
La principale novità consiste nell’introduzione di requisiti specifici relativi ai ponti termici, anche se unicamente per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello. La logica adottata dal decreto è quella di calcolare un valore di trasmittanza termica comprensiva di tutti i ponti termici presenti nell’area di intervento, da confrontare con un valore limite calcolato assegnando ai diversi parametri presenti nella formulazione dei valori tabulati proposti dal Decreto stesso. Nell’ambito dei ponti termici, il decreto definisce i valori di trasmittanza termica lineare da assegnare ad una specifica lista di ponti termici, che nell’ambito serramentistico si identificano in 4 tipologie di nodo tecnologico: davanzale, spalle murali, soglia su balcone, architrave serramento.
SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
Un’ulteriore disposizione rilevante, applicabile esclusivamente agli interventi di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, riguarda il caso in cui l’intervento interessi le parti opache dell’involucro edilizio. In tale circostanza, il Decreto prescrive espressamente che, ai fini della sicurezza in caso di incendio, debbano essere rispettate le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Questa novità può comportare la necessità di applicare a progetto le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco n°5043 del 15 aprile 2013) e la regola tecnica verticale RTV V.13 sulle chiusure d’ambito (DM del 30 marzo 2022). Tali norme implicano una scelta ponderata dei materiali impiegati come isolanti termici in facciata in funzione della loro classe reazione al fuoco, così come la realizzazione di fasce di separazione tra i diversi compartimenti antincendio rispondenti a precisi requisiti di resistenza e reazione al fuoco. Infine, si ricorda che il rischio incendi può essere collegato anche all’installazione di un impianto fotovoltaico.
VERIFICA DI H’T PER RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO
Limitatamente alle Ristrutturazioni importanti di 1°livello (e non anche per le nuove costruzioni), il valore limite sul parametro H’T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente) è ora differenziato in funzione del rapporto tra componenti vetrati e componenti opachi dello stato di fatto dell’edificio. Negli altri casi, i limiti sul parametro H’T sono rimasti invariati.
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE
Il Decreto Requisiti minimi 2025 prevede che in caso di installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno (o verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione) l’installazione di valvole termostatiche o comunque di un equivalente sistema di termoregolazione, per singolo ambiente oppure per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest’ultima può essere omessa in caso di sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza, o comunque dove non fosse tecnicamente realizzabile.
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