
Nuovi Criteri Ambientali Minimi Edilizia
I nuovi CAM Edilizia obbligatori tra due mesi: sostenibilità, posa in opera e le altre novità per involucro e costruzioni metalliche
Il 3 dicembre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281, attraverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 24 novembre 2025, i nuovi CAM Edilizia.
L’entrata in vigore dei nuovi CAM è prevista due mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I CAM si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni pubbliche aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di interventi edilizi, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, e quindi alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni.
I criteri CAM trovano applicazione e si differenziano per le seguenti tre macro-categorie di gare:
1. l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
2. l’affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi;
3. l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Le novità per l’involucro edilizio
La sostenibilità
Un ruolo centrale hanno ora le certificazioni del contenuto % di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti anche per il materiale alluminio applicato al settore serramentistico. Tra tali certificazioni rientrano anche le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) opportunamente integrate con l’indicazione delle percentuali di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, determinate con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto.
Rispetto alla precedente versione dei CAM, è stato incluso anche il materiale alluminio nel criterio relativo al contenuto minimo di materia recuperato, riciclata o sottoprodotti dei telai di serramenti e chiusure oscuranti, mentre in precedenza era valido solo per il PVC.
Di conseguenza, l’alluminio impiegato in serramenti, chiusure oscuranti o zanzariere, dovrà essere dotato di idonea certificazione del contenuto minimo del 40% di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.
Il ruolo della posa in opera
I nuovi CAM danno grande importanza alla corretta progettazione ed esecuzione della posa in opera dei serramenti. La conformità alla serie di norme UNI 11673 è infatti richiamata in diversi criteri obbligatori e premianti. Sono stati aggiunti i seguenti nuovi criteri CAM:
- nuovo criterio CAM obbligatorio in ambito progettuale “2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco” che prevede che i nodi di posa dei serramenti esterni ed interni siano conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure che nodi di posa di serramenti esterni e interni siano del tipo “già qualificati”, ai sensi della norma citata. Il soddisfacimento di questo criterio può avvenire tramite il possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.
- Criterio premiante “3.2.11 Capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni”, relativo alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del posatore di serramenti, così come richiamate nella norma UNI 11673-2. Il criterio premia l’operatore economico, da intendersi non come singolo soggetto ma come azienda, che realizza nodi di posa per l’installazione di serramenti esterni e interni, qualificati secondo la norma UNI 11673-1. La conformità dell’installazione si può ritenere soddisfatta qualora essa risponda ai requisiti del Marchio Posa Qualità Serramenti.
Il possesso da parte dell’azienda del Marchio Posa Qualità Serramenti consente di rispondere al criterio premiante 3.2.11, in alternativa al criterio 3.2.10 che invece prevederebbe che la documentazione comprovante la specializzazione o la conformità alle norme tecniche UNI (tra le quali la UNI 11673-2) venga fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.
Altre importanti novità per l’involucro e per le costruzioni metalliche:
- Nuovo criterio CAM progettuale obbligatorio per le vetrate isolanti, con scopo quello di garantire l’installazione di vetrate isolanti di qualità. I serramenti devono essere dotati di vetrate isolanti certificate in conformità alla norma di prodotto serie UNI EN 1279, certificato rilasciato da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.
- Nuovo criterio premiante “Vetrate di qualità” che prevede l’installazione di vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso, attestabile tramite Dichiarazione di Prestazione (DoP) del vetro che indichi nella “resistenza all’impatto di un corpo oscillante” secondo UNI EN 12600, che il prodotto prescelto possiede le prestazioni richieste dalla norma UNI 7697.
- Il limite sul fattore solare totale gtot (rif. criterio progettuale obbligatorio “Radiazione solare”) è stato ulteriormente inseverito (in precedenza era posto a massimo 0.35, ora posto a massimo 0.15) e vengono contemplate solo schermature solari di tipo esterno (oltre alle chiusure oscuranti). Solo in caso di impossibilità tecnica o autorizzativa documentata è possibile prevedere schermature solari interne o integrate nei vetri, o soddisfare il requisito tramite soli vetri selettivi o a controllo solare.
- Chiusure oscuranti e telai per serramenti: rispetto alla precedente versione dei CAM, è stato incluso nel presente criterio anche il materiale alluminio, che di conseguenza, quando impiegato in serramenti, chiusure oscuranti o zanzariere, dovrà essere dotato di certificazione del contenuto minimo del 40% di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.
- Acciaio: I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d’origine che sono stati lavorati senza modificarne le caratteristiche di contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. In questi casi, ognuno dei materiali base d’origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime certificate di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti. In questi casi, il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere può allegare la specifica documentazione (etichette ambientali o certificazioni), relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito è stato fabbricato a partire da uno o più materiali base d’origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio, allegando, anche attraverso i canali informatici, le certificazioni dei singoli materiali di base che costituiscono il prodotto finito destinato al cantiere.
- Per i materiali isolanti termoacustici impiegati nei pannelli sandwich: è confermato che i valori percentuali indicati riguardano la parte isolante del pannello; per la le lane minerali le percentuali restano invariate; per il poliuretano scatta un aumento al 3% dal 01/01/2026 della percentuale di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotto; per il polistirene espanso resta invariata la percentuale del 15% ma il 2% deve essere di materia riciclata.
Ricordiamo che quando un appalto o una concessione rientrano nell’ambito di applicazione di un decreto ministeriale che disciplina i CAM, l’amministrazione ha l’obbligo di recepire integralmente tali criteri nella documentazione di gara, senza margini di discrezionalità.
Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, laddove previste, le percentuali minime di beni o mezzi conformi devono essere trasposte in modo puntuale negli atti di gara. L’omissione totale o parziale di tali indicazioni integra violazione dell’art. 57, comma 2, del Dlgs 36/2023 e determina l’illegittimità della lex specialis, con la conseguente necessità di annullamento della procedura. Il principio è stato affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione nel parere di precontenzioso reso con delibera n. 438 dell’11 novembre 2025.
Unicmi metterà a disposizione dei Soci documenti e corsi specifici sull’argomento.
